Aliquota al 5% in regime forfettario: l’Agenzia delle Entrate spiega quando è possibile beneficiarne

Tutti coloro che hanno intenzione di aderire al regime forfettario possono usufruire dell’aliquota al 5%, a patto però che trasferiscano la loro residenza in Italia e che soddisfino determinate condizioni come, ad esempio, svolgere un’attività completamente nuova.

La questione è stata chiarita direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito una risposta chiara all’interpello n. 197 del 20 aprile 2022.

Come ha spiegato dall’ente, possono usufruire di questa tassazione agevolata tutti i soggetti residenti all’estero, in un paese dell’Unione Europa o in qualsiasi altro paese che ha aderito allo spazio economico europeo, in grado di garantire quindi uno scambio costante di informazioni.

C’è un’altra condizione ancora da rispettare: il soggetto che intende accedere all’aliquota al 5% deve produrre almeno il 75% del reddito, chiaramente in regime forfettario, direttamente sul territorio italiano.

La questione è stata sollevata da un contribuente residente all’estero, che ha chiesto quale fosse la tassazione corretta da applicare.

La persona che ha presentato l’istanza è un lavoratore autonomo residente all’estero. Tuttavia, svolge in Italia lo stesso lavoro e inoltre ha gli stessi clienti, tanto nella penisola quanto nel paese estero.

Dopo aver lavorato per oltre tre anni fuori dai confini nazionali, ha deciso di trasferire la residenza in Italia. La sua idea era quella di aderire al regime forfettario e beneficiare così dell’aliquota ridotta al 5%.

La sua richiesta è però stata respinta. Come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, in base all’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, la tassazione agevolata può essere applicata solo a quei contribuenti che soddisfino due condizioni: aderire al regime forfettario e avviare una nuova attività.

Maggiori chiarimenti su questa particolare tassazione vengono forniti nella circolare n.8/e del 26 gennaio 2001.

Ci sono altre due condizioni da rispettare per accedere al regime di tassazione agevolata. Innanzitutto, il contribuente, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa. In secondo luogo l’attività da esercitare non deve rappresentare una prosecuzione di un’altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro indipendente o autonomo.

Il contribuente, che ha presentato la richiesta, non può accedere alla tassazione agevolata poiché risiede in un paese che non fa parte dei membri dell’Unione europea, né del See.

In pratica il contribuente ha la possibilità di applicare il regime forfettario, senza però beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota ridotta al 5%, purché trasferisca la sua residenza in Italia in tempo utile per essere considerato residente sul territorio italiano nell’anno in corso ai fini fiscali. Per apprendere ulteriori informazioni su questo regime, l’unico agevolato attualmente previsto in Italia, è consigliabile leggere la guida completa al regime forfettario.

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