Riforma della giustizia, Vozza: ”Con la vittoria del Sì si porta a compimento il principio del processo accusatorio”

La nostra intervista all’avv. Vincenzo Vozza, Presidente della Camera Penale di Taranto, in merito al referendum sulla separazione delle carriere.

Il referendum per il 22 e il 23 marzo sulla separazione delle carriere si avvicina. Perché è importante votare?

In primo luogo perché la legge costituzionale oggetto del referendum rappresenta un presidio di civiltà giuridica in favore di tutti, in quanto finalmente concretizza il modello accusatorio concepito dal ministro Vassalli (partigiano e medaglia d’argento della Resistenza) ed adottato nel lontano 1989. La riforma, inoltre, attua il principio del Giusto Processo introdotto dall’art. 111 della Costituzione, approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento nel 1999: accusa e difesa sullo stesso piano “nel contraddittorio fra le parti,” davanti ad un giudice “terzo ed imparziale”, “in condizioni di parità”. Di particolare rilievo anche l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, in una composizione particolarmente qualificata di 9 togati sorteggiati tra magistrati con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, 3 laici nominati dal Presidente della Repubblica, organo non certo governativo, e soltanto 3 estratti a sorte da una lista di professori universitari e avvocati con almeno venti anni di esercizio, predisposta dal Parlamento in seduta comune. Siffatto organo garantirà effettiva indipendenza nel giudizio disciplinare e trasparenza nelle decisioni. Avvocati, cittadini e giornalisti hanno ricordato, spesso, che la campagna referendaria è stata mandata avanti anche con molte dichiarazioni inesatte e fuorvianti. Cosa è andato storto e perché? Proprio per rifuggire da impostazioni demagogiche o addirittura mistificatorie l’Unione delle Camere Penali Italiane – che coerentemente sostiene la necessità di separare le carriere di giudici e pm da circa 40 anni – ha sempre impostato il dibattito su un piano contenutistico, evitando slogan e faziosità e riportando il confronto sul merito della riforma, onde consentire ai cittadini di esprimere un voto libero e consapevole. Non siamo chiamati a pronunciarci a favore o contro il Governo, né a manifestare appartenenze ideologiche preconcette, ma dobbiamo informarci e comprendere l’effettivo contenuto del referendum.

Cosa cambia dopo il voto?

La vittoria del Sì porterebbe finalmente a compimento il principio fondamentale della impostazione accusatoria del processo penale e del Giusto Processo previsto dalla nostra carta fondamentale, garantendo a tutti gli individui un giudice terzo ed equidistante da accusa e difesa. La vittoria del No manterrebbe inalterato l’attuale assetto e rappresenterebbe la rinuncia alla possibilità di migliorare il sistema Giustizia e di allineare il nostro Stato alle democrazie evolute e liberali.

Si è discusso molto del sorteggio e della sua utilità. Sarà uno strumento efficace?

Il sorteggio è l’unico sistema attualmente disponibile per rendere più limpido il processo decisionale e per ridurre drasticamente il peso delle logiche correntizie di potere. Partiamo da un dato: il CSM svolge  compiti di “garanzia “, non è chiamato a funzioni di “rappresentanza “ dei Magistrati, la Costituzione non prevede il “parlamentino” in cui è stato trasformato. Per l’art.105 della Costituzione vigente, infatti, il CSM non esprime linee politiche ma provvede solo ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni (ossia funzioni di alta amministrazione, come specificato dalla Corte Costituzionale sin dal1968) e provvedimenti disciplinari. Dei procedimenti disciplinari si occuperà l’Alta Corte disciplinare, composta in massima parte da magistrati idonei alle funzioni di Cassazione, mentre i due nuovi CSM provvederanno ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni. In entrambi i casi l’imparzialità delle valutazioni sarà garantita proprio dall’assenza di mandato elettorale e dalla sottoposizione soltanto alla legge. D’altro canto, se un magistrato può incidere drammaticamente sulla libertà personale, sul patrimonio, sui rapporti familiari e sociali di un individuo, sarà bene in grado di valutare la carriera di un collega o di decidere se comminargli o meno una sanzione disciplinare.

In molti Paesi europei le carriere tra giudici e pm sono separate, spesso con la dipendenza dei pm dall’esecutivo. Nella nostra riforma non c’è scritto nel testo, ma è un rischio concreto?

Non soltanto nella riforma non v’è alcun riferimento, neanche implicito o potenziale, ad una futura sottoposizione dei pm all’esecutivo, ma in realtà è espressamente ribadito, all’art. 104, che “La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”. La garanzia viene quindi mantenuta, ma vi è di più: riferendosi in modo specifico ai magistrati “sia requirenti sia giudicanti”, introduce  un ulteriore presidio rispetto al testo del 1948 che, all’ultimo comma dell’art. 107, affida alla legge ordinaria e non alla legge costituzionale (com’è invece nel nuovo testo), le garanzie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero. Non viene modificato l’art.112 della Costituzione, laddove prevede la obbligatorietà dell’azione penale. L’art. 109 della Costituzione, secondo cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, non è oggetto di alcun intervento. Rimane immutato l’art. 69 dell’Ordinamento Giudiziario, che disciplina i rapporti tra il Ministro della Giustizia ed il pubblico ministero. Resta invariato l’art. 358 c.p.p., che non ha trovato invero larga applicazione pratica, che prevede che il p.m. svolga altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Identica la composizione dei due nuovi CSM, che mantengono esattamente le stesse proporzioni del vecchio, assicurando la netta prevalenza (due terzi) dei magistrati. Del tutto infondati ed irrazionali, quindi, gli allarmismi in merito ad una presunta soggezione della magistratura ed in particolare del p.m., al potere politico.

Esiste un problema di vicinanza culturale tra giudici e pm?

Certamente si, come è prevedibile avvenga tra colleghi che affrontano lo stesso concorso, frequentano identici corsi di aggiornamento, sono iscritti (per la quasi totalità) alla medesima Associazione Nazionale Magistrati e magari alla medesima corrente, compongono gli stessi Consigli Giudiziari e siedono nell’unico Consiglio Superiore della Magistratura. Il tutto a discapito del ruolo “terzo” ed equidistante dalle parti del giudice, previsto dalla Costituzione.

La separazione delle carriere potrà risolvere le inefficienze della giustizia italiana, e, se si, quali?

La effettiva terzietà del ruolo del giudice comporterà un controllo più incisivo e penetrante dell’attività del pm, con conseguente riduzione del carico dibattimentale, attualmente ingolfato da rinvii a giudizio che superano la percentuale del 90% delle richieste.

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