Servizi pubblici e digitalizzazione: quando il passaggio diventa un obbligo

Quando si parla dell’operato della pubblica amministrazione e di come il buon andamento della stessa sia presupposto fondamentale della soddisfazione dei fruitori non si può non soffermarsi su come gli stessi cittadini, diretti e naturali destinatari dei servizi pubblici essenziali, so
relazionino con questi; e come, allo stesso modo, possano espirare soddisfazione o meno nella suddetta relazione.

La rapida crescita del mondo digitale

Negli ultimi 20 anni il mondo è soggetto ad un continuo e inesorabile progresso soprattutto dal punto di vista digitale. La rapida ascesa della tecnologia con l’avvento dei big data, open data ed in generale della rete informatica ha fatto si che si annullassero completamente le distanze. Allo stesso modo le barriere temporali sono drasticamente abbattute ed infine perdono di rilievo anche i confini degli stessi stati, inesorabilmente superati dalla velocità e dinamicità della rete.

Tenuto conto di queste considerazioni, osservando la realtà ed i rapporti che si creano tra i soggetti pubblici e privati nel territorio nazionale non si può non fare a meno di dover ripensare interamente il sistema di relazione tra i cittadini, o più in generale, i consociati, e la pubblica
amministrazione come attore dell’emanazione dei servizi pubblici essenziali.

Se infatti nel corso della storia novecentesca italiana si è sempre immaginata questa relazione come il classico confronto o richiesta da “sportello” portata avanti dal ricorrente in un’ottica di presenza e partecipazione della pubblica amministrazione nella figura di un dipendente; oggi questo si stravolge prevedendo una notevole semplificazione della stessa grazie all’avvento dei moderni Device che facilitano sensibilmente tale evoluzione.

La semplificazione in tema di accessi ai dati, un’evoluzione normativa nazionale.

L’origine e l’accesso documentale

La prima grande conquista avvenuta grazie all’evoluzione normativa e digitale riguarda la disciplina degli accessi pubblici. Quando si parla di accessi pubblici ci si riferisce alla possibilità che hanno i cittadini nel richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di dati o informazioni riguardanti il suo operato in garanzia alla trasparenza ed alla tutela dei principi di democrazia del potere pubblico.

Su questa base la disciplina nazionale vigente si è sempre retta sulla legge sul procedimento amministrativo. La L 241/1990, da sempre pietra angolare della disciplina prevede, in tema di accessi, l’accesso documentale, il quale prevede come obbligatoria una motivazione da parte del richiedente e, soprattutto, una legittimazione soggettiva nel porre la domanda.

Questo significa che la posizione del richiedente è di mera soggezione nei confronti della pubblica amministrazione, la quale ricevuta la domanda ha 30 giorni di tempo per rispondere, ed in caso di inottemperanza si classifica il silenzio diniego. Su questa base quindi qualsiasi accesso sia richiesto il richiedente è portatore semplicemente di un interesse legittimo come precisato già da una centrale sentenza del Consiglio di Stato.

Il decreto trasparenza e l’accesso civico semplice e generalizzato

La disciplina subisce un’importante svolta con l’emanazione del decreto legislativo 33/2013, meglio noto alla cronaca come decreto trasparenza che introduce la disciplina dell’accesso civico semplice, che prevede la possibilità di accedere a documentazione amministrative che originariamente sarebbero dovute essere pubblicate dall’amministrazione stessa, ma che per un’inadempimento non sono stati pubblicati. Questo si caratterizza quindi come un rimedio, il quale però non deve essere né motivato, né tanto meno occorre una legittimazione soggettiva come nel caso del documentale, ma soprattutto l’accesso civico generalizzato che prevede la possibilità di richiedere l’accesso e la consultazione di documenti non soggetti all’obbligo di pubblicazione, che possono essere richiesti liberamente, senza motivazione e soprattutto eliminando il silenzio diniego: imponendo quindi alla pubblica amministrazione stessa un obbligo di motivazione nel caso in cui non si permetta il richiesto accesso.

Questo pone quindi un ribaltamento nella disciplina degli accessi, attribuendo ai richiedenti un vero e proprio right to know ed un vero e proprio diritto soggettivo.

Dalla disciplina degli accessi alla digitalizzazione vera e propria

Sulla base delle considerazioni appena fatte riguardo agli accessi ed alla loro disciplina; e soprattutto alla cocente semplificazione nel richiedere dati e informazioni alla pubblica amministrazione, dobbiamo vedere come la digitalizzazione vera e propria semplifichi
ulteriormente l’assetto dei servizi pubblici. Con l’avvento delle moderne reti informatiche infatti in Italia si è introdotto nel 2005 il Codice
Amministrativo Digitale, che semplifica notevolmente lo schema del servizio, prevedendo per esempio al suo articolo 3 la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici tramite l’uso delle reti di comunicazione telematiche.

Spostandosi sul punto di vista concreto per facilitare l’accesso alla digitalizzazione la chiave di volta della normativa digitale è stata ’attribuzione di forti responsabilità nei confronti dei dirigenti e dei funzionari amministrativi nel caso in cui non fossero seguiti gli obblighi di digitalizzazione.

Una responsabilità che si sostanzia in vere e proprie sanzioni come la decurtazione del 30% del salario premiale introdotto da legge 120/2020 o l’applicazione del codice disciplinare. Questo è naturalmente un propulsore della digitalizzazione, che ha permesso, tra gli altri fattori, di segnare come data di completo switch off il 28 febbraio 2021: giorno in cui per relazionarsi con la P.A. si è reso obbligatorio la dotazione di SPID e strumenti telematici come mail o PEC.

La permanenza di vie tradizionali per garantire comunque il corretto espletamento dei servizi

Il nostro ordinamento si è dotato comunque di soluzioni alternative per garantire agli individui non eruditi a dovere sull’utilizzo dei Device l’accesso ai servizi essenziali.

Questo a causa del digital divide, fenomeno per cui, a causa di fattori come differenze di età, geografiche o di istruzione non tutti i cittadini sono abituati e usano quotidianamente gli strumenti che la rete mette a disposizione. In Italia si stima che circa il 67% delle famiglie possieda una connessione ad Internet domestica, mentre tra i giovani il numero di soggetti che si connette regolarmente supera il 90%.

Onde evitare che i soggetti sprovvisti a tutte le età di queste competenze restino fuori la possibilità di interfacciarmi con la pubblica amministrazione si è assistito ad una tutela a due strade: la prima è la permanenza della rete di comunicazione ordinaria presso sportello libera ma con funzionari sostanzialmente diminuiti per invogliare al passaggio digitale e dall’altra l’introduzione della disciplina analitica e serrata delle deleghe che permetta a soggetti più giovani, magari ascendenti dei più anziani di ottenere da questi la delega per adempiere alle necessità amministrative e burocratiche di questi.

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