Pena di morte, dal codice Zanardelli al codice Rocco, profili storici e giuridici

Articolo a cura di Antonio Olivieri, avvocato del Foro di Bologna

È noto che il codice penale del 1889, c.d. codice Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, introdusse una serie di novità che all’epoca potevano apparire addirittura rivoluzionarie, quali un limitato riconoscimento del diritto di sciopero, la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena e il divieto di estradizione per i reati politici. Ma, soprattutto, il codice Zanardelli eliminò dall’ordinamento la previsione della pena di morte.

Fu un segnale di grande civiltà che l’Italia, ultima arrivata nel consesso europeo in seguito all’unificazione del 1861, diede alle altre nazioni del continente che in larga maggioranza continuavano a prevedere e ad applicare la pena capitale. Una conseguenza della riforma – davvero eclatante per il clamore mediatico che avvolgeva la vicenda – fu l’impossibilità di comminare la pena capitale all’anarchico Gaetano Bresci che il 29 luglio 1900 aveva attentato nientemeno che alla vita del Re d’Italia Umberto I cagionandone la morte.

È tuttavia altrettanto noto che il codice Zanardelli ebbe vita breve, solo quarant’anni, sostituito nel 1930 dal codice penale ancor oggi vigente – benché in larga misura rimaneggiato -, comunemente denominato “codice Rocco”, il cui impianto marcatamente più repressivo era idoneo a soddisfare le esigenze di “sicurezza” anteposte con decisione dal regime fascista rispetto ad altre connesse con la libertà dei cittadini e con i diritti umani in generale. Ed in tale contesto apparve del tutto coerente il ripristino della pena di morte, prevista dagli articoli 17 e 21 e comminata per taluni reati fra i quali, segnatamente, l’omicidio (articolo 575) se commesso con taluna delle aggravanti di cui al successivo articolo 576.

L’impianto codicistico del 1930 già contemplava gli articoli 132 e 133, tutt’ora vigenti, che danno al giudice facoltà discrezionale di determinare la misura della pena entro i limiti stabiliti dalla legge, con il duplice obbligo di motivazione sul punto e di osservanza dei parametri di cui all’art. 133.

L’esercizio di tale potere discrezionale costituisce il leit motiv di un breve quanto intenso romanzo di Leonardo Sciascia, Porte aperte, il cui protagonista, giudice a latere di una corte d’assise in epoca fascista, si batte perché ad un imputato di omicidio pluriaggravato non venga inflitta la pena di morte. E ciò non perché il reato all’esame della corte – particolarmente efferato e odioso – non meritasse la massima severità, ma per quel senso di civiltà e per quella pietas che, secondo il protagonista, avrebbero dovuto informare anche l’esercizio del potere punitivo dello stato, anche in contrasto con le esigenze di sicurezza (“dormire con le porte aperte”) conclamate dal regime e con il diffuso giustizialismo dell’opinione pubblica che a gran voce invocava la pena capitale.

Il romanzo si concentra sugli aspetti socio-politici della vicenda e sul travaglio interiore del protagonista, mentre concede minore spazio ai tecnicismi giuridici della questione, ma dà a noi l’opportunità di farlo e di scoprire come il “piccolo giudice” (così lo definisce Sciascia) non doveva lottare solo contro il fermo volere del presidente e dei giudici popolari favorevoli all’applicazione della pena capitale, ma anche contro un ostacolo interpretativo difficilmente superabile. Infatti l’articolo 576 testualmente recitava: “Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall’articolo precedente e’ commesso: … 1 … 2 … 3 … 4 … 5” (elenco delle cinque aggravanti).

Orbene, tale formulazione sembrava non lasciare spazio all’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 132 che pare riguardare la sola misura della pena da infliggere mentre non pare consentire l’applicazione di una pena in luogo di un’altra (ergastolo in luogo della morte). Pertanto il giudice che, come il protagonista di Porte aperte, avesse ritenuto di non applicare la pena capitale in un’ipotesi di omicidio aggravato secondo l’articolo 576, si sarebbe trovato chiuso in una sorta di gabbia letterale difficile da scardinare anche con il massimo sforzo interpretativo.

Passando da un precedente letterario ad uno reale va ricordato il gravissimo fatto di cronaca nera che condusse all’ultima esecuzione capitale in Italia prima che la pena di morte fosse definitivamente espunta dal nostro ordinamento. Il 20 novembre 1945 quattro uomini di origine siciliana residenti a Villarbasse, un piccolo borgo nei pressi di Rivoli in provincia di Torino, s’introdussero con il volto mascherato nella villa padronale dell’anziano avvocato Massimo Gianoli allo scopo di commettere una rapina.

Quando ad uno dei rapinatori cadde la maschera, con la conseguente possibilità di essere riconosciuto in quanto abitante in paese, fu presa la decisione di sopprimere tutti i possibili testimoni. Furono così uccise a colpi di bastone in testa dieci persone i cui cadaveri vennero gettati in una cisterna. Qui furono trovati alcuni giorni dopo e le indagini, alquanto laboriose, condussero nell’arco di alcuni mesi all’identificazione dei malviventi e all’arresto di tre di loro; si apprese che il quarto era frattanto deceduto. Non mette conto, qui, fornire ulteriori dettagli sulla vicenda che è raccontata con straordinaria lucidità e precisione nel libro La notte di Villarbasse di Gianfranco Venè, che nell’ultima parte riproduce il testo integrale della sentenza di condanna.

La Corte d’Assise di Torino, il 5 luglio 1946, comminò la pena di morte ai tre imputati tratti a giudizio e la condanna, confermata nei gradi successivi, venne eseguita mediante fucilazione il 4 marzo 1947.

Le imputazioni principali erano due: rapina aggravata prevista e punita dagli articoli 626 del codice penale e 1 del decreto luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945 e omicidio continuato e aggravato previsto e punito dagli articoli 575 e 576 del codice penale. Per quanto attiene al reato di omicidio aggravato va semplicemente ricordato l’art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 1944 n. 224 che testualmente disponeva: Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo. Dunque tale norma, vigente da oltre due anni, doveva trovare applicazione trattandosi di reato previsto dal codice penale. Né varrebbe l’obiezione secondo cui il citato decreto legislativo era entrato nell’ordinamento del Regno d’Italia nel 1944, quando il locus commissi delicti (Villarbasse, Torino) non era parte del regno ma tutt’ora soggetto alla dominazione nazifascista della Repubblica di Salò. La liberazione intervenuta l’anno successivo ha indubbiamente ed automaticamente esteso a tutto il territorio nazionale la sovranità dello stato – al momento ancora monarchico – in precedenza esercitata solo nelle province meridionali. Dunque, sul punto si può concludere che per il reato di omicidio aggravato la pena di morte non avrebbe potuto essere inflitta.

Più complesso può apparire il discorso relativamente al delitto di rapina aggravata previsto dal citato decreto luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945 che prevedeva, in presenza di determinate circostanze aggravanti (ampiamente sussistenti nella fattispecie), la pena di morte in alternativa all’ergastolo, lasciando comunque al giudice la facoltà discrezionale di scegliere fra le due sanzioni ontologicamente diverse. Tale ultima norma non era stata abrogata dal decreto legislativo 10 agosto 1944, peraltro ad essa anteriore, ed in ogni caso perché quest’ultimo escludeva la pena capitale solo per i reati previsti dal codice penale e non da leggi speciali. In ogni caso, ripetiamo, era salva la facoltà del giudice di punire il delitto non con la pena capitale ma con l’ergastolo.

La sentenza, dunque, ha correttamente applicato le norme in quel momento vigenti e ha ritenuto di tenere prevalentemente conto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, della gravità e dell’efferatezza del delitto ritenute tali da giustificare un trattamento del massimo rigore, anche in sintonia con quanto richiesto a gran voce dalla pubblica opinione.

Tutto ciò suggerisce, tuttavia, alcune considerazioni di carattere metagiuridico. La sentenza della Corte d’Assise fu pronunciata il 5 luglio 1946; un mese prima il referendum istituzionale aveva decretato che l’Italia sarebbe stata una repubblica. Era di tutta evidenza che per la nazione si apriva un periodo di cambiamenti che non è eccessivo definire epocali.

Nei mesi intercorsi fra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’esecuzione della condanna a morte si era insediata l’Assemblea Costituente, i cui lavori non erano segreti, ed è verosimile che si prevedesse la definitiva e totale abolizione della pena capitale nella futura carta costituzionale. In tali condizioni sorge spontanea una domanda: non sarebbe stato opportuno intercettare un’esigenza in larga misura già recepita dall’ordinamento con il citato decreto del 1944 ed in parte de iure condendo, mediante un diverso utilizzo del potere discrezionale sul punto?

Ed ancora: analoghe considerazioni non avrebbero dovuto ispirare l’operato del capo provvisorio della stato, Enrico De Nicola, il quale respinse la domanda di grazia benché non fosse vincolato, a differenza dei giudici, dalle problematiche interpretative sopra evidenziate?

Alla definitiva e totale eliminazione della pena capitale dal nostro ordinamento si giunse meno di un anno dopo la fucilazione dei condannati di Villarbasse, e ciò con l’entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.

Tutto ciò induce ad un’amara considerazione: se, da un lato, il delitto di Villarbasse è lo specchio della miseria materiale e morale in cui l’Italia era caduta dopo la devastante esperienza bellica, dall’altro il suo epilogo giudiziario è il segno delle difficoltà, dei ripensamenti e delle incertezze che hanno caratterizzato la transizione verso una governance della nazione pienamente democratica e maggiormente improntata al rispetto dei diritti umani.

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