Riforma “Nordio”: che cosa prevede?

Il 15 giugno scorso, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato in Consiglio dei ministri il disegno di legge volto a riformare alcuni punti cruciali dell’ordinamento giuridico in ambito penale. È indicato, dal ministro stesso e dalla maggioranza di governo, come uno dei primi passi che porterà la giustizia ad essere più liberale e garantista, e non più “manettara”. Il disegno di legge, ora, affronterà il suo iter parlamentare nelle due Camere, dove dovrà essere approvato in maniera conforme da Camera e Senato e, successivamente, firmato dal Presidente Mattarella, per poi esser pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Abuso d’ufficio

Uno dei punti cardini della Riforma Nordio è l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, che è disciplinato all’art. 323 del codice penale. La scelta governativa è stata dettata, secondo il parere del ministro, dal fatto che vi sia un sostanziale squilibrio tra le iscrizioni nel registro degli indagati per tale reato e le effettive condanne: nel 2021 sono state solo 21 le condanne; nel 2022 dei 3938 procedimenti ne sono stati archiviati 3536.

Di fatto, è quella che, in gergo tecnico, viene definita un’abolitio criminis, poiché con un tratto di penna la fattispecie viene cancellata dall’ordinamento, comportando non solo che d’ora in poi non è più previsto come reato, ma anche, per il principio del cosiddetto favor rei, che cesseranno anche gli effetti del giudicato e della condanna penale verso chi il reo.

Proprio per questo motivo, è stata oggetto di critica e di una disputa tra il Ministro ed i magistrati. Il Ministro ha definitol’abuso d’ufficio […] un reato così evanescente che complica soltanto le cose, perché intasa le procure della Repubblica di fascicoli inutili, disperdendo le energie verso reati che invece dovere di prendere parola”. Non si è fatta attendere la risposta del presidente dell’ANM, Giuseppe Santalucia, secondo il quale:I magistrati, e l’Anm che ne ha da oltre un secolo la rappresentanza, hanno non solo il diritto ma anche il dovere di prendere parola, per arricchire il dibattito sui temi della giustizia. Perché in tal modo ampliano il confronto e contribuiscono, con il loro punto di vista argomentato e ragionato, a migliorare ove possibile la qualità delle riforme. Rispetto all’abolizione dell’abuso di ufficio, è stato critico anche il Prof. Franco Coppi, illustre avvocato penalista e professore emerito di diritto penale all’Università La Sapienza, per il quale “non mi pare una grande alzata di ingegno”, perché togliere l’abuso d’ufficio vorrà dire che i pm procederanno per corruzione, si allargherà il concetto di utilità e al posto dell’abuso avremo la corruzione. Dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione”.

Se da un lato l’abolizione dell’abuso di ufficio consente ai sindaci di superare “la paura della firma”, dall’altro non è sbagliato che si possa indagare per un reato più grave, laddove non vi sia una previsione di una fattispecie ad hoc. D’altronde, gli strumenti processuali della disposizione di archiviazione e di non luogo a procedere, o, nel caso estremo, di assoluzione, sono volti proprio a garantire “abusi” di condanne. Senza togliere che ciò potrebbe comportare problemi a livello comunitario e internazionale, poiché l’abolizione dell’abuso di ufficio violerebbe gli impegni sottoscritti con Onu ed Unione europea.

Traffico di influenze illecite

Il reato di traffico di influenze illecite (articolo 346 bis del codice penale) si limiterà a condotte particolarmente gravi; infatti, saranno tenuti estranei alla fattispecie anche i casi di “millanteria”. Si segnala che si aumenta la forbice edittale della pena, la quale sarà da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi (rispetto all’attuale “da un anno a quattro anni e sei mesi”).

Intercettazioni

Il ddl riformerà anche le intercettazioni. È previsto, infatti, un ampliamento dei divieti di pubblicare i contenuti. I giornalisti potranno pubblicare solo i contenuti che sono riprodotti negli atti del giudice, cioè nella motivazione delle sentenze, o nel corso del dibattimento. Inoltre, al giudice e al pubblico ministero è richiesto il cosiddetto stralcio dai brogliacci o dal provvedimento in riferimento a terze persone, se non sono funzionali alla ricostruzione del fatto. E non potranno esser rilasciate copie delle intercettazioni, se n’è vietata la pubblicazione, quando la richiesta viene presentata da soggetti che sono diversi dalle parti e dai loro difensori.

La misura è volta a contemperare il diritto alla cronaca al diritto alla privacy, non facile da bilanciarsi spesso nel caso concreto. Ma ci si muove in una giusta direzione, in questo caso.

Appellabilità delle sentenze di assoluzione per i pubblici ministeri

I pubblici ministeri non potranno appellare le sentenze, in caso di assoluzione, e per reati di “contenuta gravità”.

Una strada già tentata dalla riforma Pecorella, che poi venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.

In questo caso non è utopico pensare ad una stessa sorte, se dovesse esser mantenuto tale articolo nel disegno di legge.

Interrogatorio preventivo

L’istituto dell’interrogatorio preventivo viene generalizzato, rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, ed inoltre si estende il principio del contraddittorio preventivo in tutti quei casi nei quali, nel corso delle indagini preliminari, non sia necessario il provvedimento cautelare “a sorpresa”. L’interrogatorio preventivo, però, sarà escluso qualora sussistano le condizioni di pericolo di fuga e si inquinamento delle prove.  Si ritiene ancora necessario nei casi di reiterazione del reato, a meno che non si proceda contro reati gravi (come i delitti commessi con violenza o con uso di armi).

Per l’eventuale applicazione dell’ordinanza di misura cautelare, il giudice dovrà valutare, a pena di nullità del provvedimento stesso, quanto l’indagato abbia dichiarato in sede di interrogatorio preventivo. Allo stesso modo, l’ordinanza sarà nulla se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo, o se questo sia nullo.

L’interrogatorio di garanzia non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo. In caso di impugnazione della misura cautelare, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al cosiddetto Tribunale del Riesame.

Informazione di garanzia

L’informazione di garanzia richiederà una sommaria descrizione del fatto, che attualmente non è prevista.

La previsione di una descrizione sommaria del fatto aiuterà sicuramente l’indagato, con il suo difensore, a comprendere ancora meglio ciò che gli viene contestato.

Custodia cautelare in carcere

La custodia cautelare in carcere non sarà più decisa da un solo magistrato, bensì da un collegio composto da tre. Vi sarà un preventivo interrogatorio, prima di esprimersi sulla custodia, a meno che non esista il pericolo di fuga o l’inquinamento di prove.

Tuttavia, si segnale che tale norma entrerà in vigore solamente nel 2025, poiché bisognerà sopperire alla carenza organica di magistrati (tant’è che il ddl accelera, in questo senso, anche l’assunzione di magistrati, e velocizza i tempi dei concorsi).

Corte d’assise  

Per la composizione della Corte d’assise, organo chiamato a giudicare sui reati più gravi, composta da giudici togati e giudici popolari, il limite massimo di età per i giudici popolari, 65 anni, vigente già, deve esser considerato al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare il servizio nel collegio giudicante del procedimento.

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