Diritto del lavoro: le novità previste dalla legge di Bilancio 2021

Tante sono le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti che sono stati introdotte con la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) in cui vengono introdotti con un respiro di interventi in materia di lavoro, fisco, sostegno alla liquidità nonché allo sviluppo delle imprese. Qui di seguito per sommi capi vengono riportati gli elementi fondamentali della legge di Bilancio 2021 per gli aspetti collegati alle normative afferenti alla sfera del diritto del lavoro, tema sempre più delicato e complesso ma non per questo affascinante.

LAVORO

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Con i commi 8 e 9 dell’articolo 1 viene introdotto la detrazione, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Il comma 10 modifica la normativa in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35. Nello specifico, si prevede, che per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e anche valido per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 2021 e il 2022, un esonero contributivo del 100% (per un periodo massimo di 36 mesi) con il limite massimo di 6.000 euro annui. L’esonero contributivo viene esteso a 48 mesi se il dipendente viene assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Con i commi dal 16 al 19 vengono estese gli sgravi contributivi per le assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022. Più precisamente, con le assunzioni di donne, con contratto subordinato a tempo determinato viene riconosciuto l’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e la durata è stata fissata per 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Fondo esonero contributi per autonomi e professionisti

Grande novità invece è stata introdotta con la legge di Bilancio 20201 per i professionisti e autonomi. Con i commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai prestatori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

Decontribuzione Sud

Con i commi 161-169, sono stati introdotti un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La novità di tale disposizione verte nel fatto che lo sgravio contributivo è stato ripartito per l’arco temporale dal 2021 al 2029 e così ripartito:

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

I restanti articoli della legge di bilancio 2021 non sono stati approfonditi in questa sede poiché si è voluto solamente soffermarsi sugli aspetti afferenti ala sfera del diritto del lavoro e normativa previdenziale. Per maggiori informazioni, è possibile approfondire la legge al link sottostante:

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