Finanza, Assofiduciaria: “si al registro dei titolari effettivi per i trust, no per il mandato fiduciario”

In occasione dell’incontro organizzato da Assofiduciaria, associazione con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono, sotto forma di impresa, le attività fiduciarie, dal titolo “Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie”, accanto all’analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l’esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando: “Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un’attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all’esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell’ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico’ mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.”

A margine dell’incontro il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: “Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico’ mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell’amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D’altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l’accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.”

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