L’Arte vetrino di coltura per gli impatti dell’IA sul Contemporaneo

L’Intelligenza Artificiale rappresenta senza ombra di dubbio la Tecnologia più caratteristica, importante e pervasiva del nostro Tempo. Una Tecnologia che sta apportando e sempre di più apporterà Innovazione non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche in ambito economico e sociale.

L’Intelligenza Artificiale, infatti, oltre ad imporre grandi cambiamenti nel mondo delle Imprese, lascia prefigurare profonde trasformazioni nella nostra Società a tutto tondo.

L’Arte rappresenta un fenomeno che per sua stessa natura vive in anticipo sui tempi, ontologicamente destinata a precorrere e preannunciare le cose che arriveranno poi nella realtà. Oggi l’Arte può essere dunque vista anche come un vetrino di coltura, come una sorta di laboratorio, nel quale si stanno sperimentando gli impatti che l’Intelligenza Artificiale avrà nei vari ambiti della nostra vita.

Un grande interrogativo di carattere generale, una questione di capitale importanza per comprendere il futuro che ci attende, è dato dagli assetti che assumerà, ad esempio nel campo del Lavoro, il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Persona, tra Macchina e Umano.

Nell’Arte la questione, che nel resto della realtà al momento si va ancora profilando all’orizzonte, è già deflagrata in tutta la sua destabilizzante potenza. L’interrogativo, infatti, si pone in modo nitido e sfidante allorquando si discute di opere d’arte realizzate grazie all’Intelligenza Artificiale.

Al riguardo, il tema dell’assetto tra Macchina e Persona, tra componente tecnologica e fattore umano, determina l’emergere di due basilari questioni in materia di Diritto d’Autore. In primo luogo, la fattispecie apre il problema di quando e quanto il risultato di un’attività realizzata grazie all’Intelligenza Artificiale sia qualificabile come opera d’arte in senso tecnico, quindi protetta dal Diritto d’Autore.

In secondo luogo, si pone la questione se la titolarità del Diritto d’Autore sull’opera creata grazie ad un sistema di IA spetti a chi ha utilizzato quel sistema, oppure a chi l’ha creato, oppure addirittura al sistema stesso.

Esaminando tali questioni in una prospettiva internazionale, emerge un dato di estremo interesse: il tema, ovviamente con tutti i distinguo del caso, risulta oggetto di decisioni giurisprudenziali che presentano diversi elementi di uniformità.

Addirittura, pur non mancando punti di distinzione tra ordinamenti giuridici diversi, l’argomento sembra tratteggiare nella fattispecie un sostanziale superamento della canonica distinzione tra sistemi di civil law e sistemi di common law.

Al fine di sottrarre i nostri ragionamenti all’astrattezza dei meri principi giuridici e volendo impostare il discorso seguendo un binario ben visibile, prendiamo come paradigmatico riferimento una decisione che ha avuto una larga eco: la sentenza del Tribunale di Internet di Pechino – Beijing Internet in data 27 novembre 2023 (caso Li/Liu).

Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza in materia di diritto d’autore applicato alle opere generate grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, la prima pronuncia in Cina a riconoscere la tutela del copyright a un’immagine creata con l’ausilio di un software di IA.

Un nodo ermeneutico che il Tribunale è stato chiamato a sciogliere concerne la possibilità di sussumere l’immagine oggetto di causa nella nozione di opera d’arte, in quanto tale tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Il Tribunale a tal scopo ha fatto riferimento all’articolo 3 della legge cinese sul tema, il quale subordina la formale qualifica di opera d’arte alla sussistenza di alcuni requisiti: i) l’appartenenza ai campi della letteratura, dell’arte o della scienza; ii) il possesso di un gradiente di originalità; iii) l’idoneità ad essere estrinsecata in una determinata forma espressiva; iv) il costituire il risultato di un’attività intellettuale.

Le questioni più controverse e interessanti, ai fini dei ragionamenti che qui si stanno svolgendo, sono naturalmente quelle indicate ai punti ii) e iv).

Partendo dal presupposto che la nozione di “risultato intellettuale” viene identificata nel prodotto di un’attività mentale umana, il Tribunale ha ritenuto prefigurarsi tale attività in tutte le fasi che hanno condotto alla realizzazione dell’immagine in discussione.

L’autore dell’opera aveva selezionato oltre 150 parole chiave (prompt), organizzandone la sequenza e impostando specifici parametri, per poi continuare a perfezionare e modificare prompt e parametri fino a quando l’output generato non è corrisposto alle sue aspettative.

L’insieme di questi passaggi ha dimostrato, ad avviso del Tribunale, che l’immagine è stata creata in virtù degli input intellettuali forniti dal soggetto realizzatore.

Quanto all'”originalità”, essa postula che l’opera rifletta l’espressione personalizzata dell’autore; anche sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che le scelte compiute dall’attore in ordine a prompt, parametri e selezione dell’output finale fossero andati oltre una mera elaborazione meccanica, esprimendo il suo personale giudizio estetico.

Il Tribunale di Internet di Pechino, in estrema sintesi, ha ritenuto che una immagine realizzata con l’utilizzo di un sistema di Intelligenza Artificiale costituisca un’opera d’arte, tutelata ai sensi della legge sul diritto d’autore, nonché che il titolare dei relativi diritti sia il soggetto che ha creato l’immagine utilizzando il sistema in questione, non il progettista del medesimo sistema o addirittura il sistema stesso.

Ovviamente la materia è in piena evoluzione e rimangono punti di non convergenza e motivi di distinzione tra i vari sistemi giuridici.

Ad esempio, facendo un parallelo con questa decisione del Tribunale di Pechino, colpisce come l’U.S. Copyright Office nel 2022 abbia respinto la richiesta dell’artista statunitense Jason Allen di vedersi riconoscere i diritti d’autore sull’opera “Theatre D’opera Spatial”, realizzata con l’Intelligenza Artificiale.

Le autorità americane, per il sussistere del “Requisito della autorialità umana”, nella fattispecie hanno ritenuto insufficiente che l’artista abbia creato l’opera inserendo in Midjourney ben 624 prompt, mentre 150 prompt per i giudici cinesi erano stati sufficienti, successivamente rielaborandone i risultati tramite ulteriori strumenti di IA (Gigapixel AI) e altre applicazioni digitali (Photoshop).

Malgrado le distinzioni, le oscillazioni e le contraddizioni tra le risposte che i vari ordinamenti giuridici stanno fornendo alle sfide che l’Intelligenza Artificiale presenta nel campo dell’Arte, è di grande interesse notare come in ogni caso il mondo del diritto sul tema vada progressivamente individuando una sorta di linea comune.

Una linea che di fondo mira a tutelare e a mantenere centrale la componente umana nei procedimenti di creazione artistica, nel senso sia di porre l’accento sull’Identità del soggetto agente, sia di valorizzare l’Attività decisiva nella produzione dell’opera.

Allora, se l’Arte davvero è un vetrino di coltura, una sorta di laboratorio di sperimentazione di fenomeni umani ancora in nuce, queste righe si possono concludere condividendo un sentimento di fiducia.

In un periodo caratterizzato da profonde divisioni e sanguinosi conflitti, questo comune tendere dei diversi sistemi giuridici, nelle questioni inerenti al rapporto tra Intelligenza Artificiale e Persona, verso la salvaguardia della componente umana è un segnale beneaugurante e un motivo di speranza 

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