Nuovo Patent Box, vecchi errori. Perché l’Agenzia delle Entrate ha paura di premiare l’Innovazione

A cura dell’avv. Francesco Rizzo

Lo scorso 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla prima Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e su uno schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.

A distanza quindi di oltre un anno dall’entrata in vigore del nuovo regime del Patent Box, istituito si ricorda con il c.d. Decreto Fiscale n. 146/2021 e quindi modificato dalla legge di bilancio per l’anno 2022, arrivano i primi chiarimenti interpretativi da parte dell’Amministrazione Finanziaria. E non sono mancate le sorprese.


Contribuenti ed operatori del settore si sono trovati di fronte ad incomprensibili oneri “sopravvenuti”, inesistenti nel precedente regime cui pure era stato fatto riferimento in attesa di ulteriori chiarimenti operativi. Si pensi nello specifico all’impossibilità di attivare il meccanismo premiale per disegni e modelli non registrati e per i software non registrati presso la SIAE: norma che, oltre ad essere in contrasto con i principi dello Statuto del Contribuente, con riferimento ai diritti d’autore va anche a confliggere con la disciplina di liberalizzazione del settore introdotta dalla c.d. Direttiva Barnier e recepita in Italia con il D.lgs 35/2017. Si pensi all’irrilevanza sempre ai fini del meccanismo premiale delle spese di manutenzione e protezione degli intangibili, che non tiene conto di fattispecie concretamente esistenti come quella del brevetto europeo in cui già dal momento della domanda vengono sostenuti costi di mantenimento. O ancora alla necessità, per il contribuente, di attestare la titolarità di diritti esclusivi su disegni e modelli non registrati e sui software, refuso già presente nella precedente disciplina, che creerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra i beni intangibili, alcuni dei quali valorizzabili anche se non di titolarità del contribuente (oggi definito dalla bozza di Circolare stessa “investitore…a prescindere dalla titolarità giuridica sullo stesso”).

La Bozza di Circolare poi non risolve alcune criticità interpretative già scaturenti dal Provvedimento del 15 febbraio 2022, quali quelle relative alla non diretta connessione tra tipologie di attività rilevanti e tipologie di beni intangibili agevolabili.

In buona sostanza sembrerebbe essere messo in discussione l’obiettivo principale della riforma del Patent Box che, per espressa dichiarazione del legislatore dell’epoca, era quello di semplificare la disciplina. Chi scrive già si era espresso in maniera negativa sulla scelta di riforma che andava a sfavorire gran parte delle aziende italiane ed aveva ritenuto particolarmente penalizzante l’esclusione, dai beni intangibili agevolabili, del know-how, vero cuore della capacità di innovare e di competere del nostro tessuto imprenditoriale.

L’intervento “chiarificatore” odierno non fa altro che mettere paletti ulteriori ad una disciplina che ha un obiettivo “premiante” per le Aziende italiane ed è, probabilmente, figlio della atavica diffidenza dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei Contribuenti che neppure i sei anni di ruling della precedente disciplina agevolativa sono riusciti a scalfire. Da operatori del settore abbiamo assistito ad interpretazioni restrittive totalmente fuori contesto ma funzionali a tagliare con l’accetta il beneficio richiesto oppure a riletture delle norme sulla proprietà intellettuale superate dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità e neppure condivise dalla dottrina. E ci troviamo di fronte ad un testo che si potrebbe prestare facilmente a nuove spiacevoli situazioni: che ne sarà dei software creati nel 2021 ma registrati solo nel 2023 quando l’obbligo è venuto in essere (per inciso sulla scorta di una norma di livello amministrativo)? Il meccanismo premiale sarà salvaguardato dall’interprete? Come saranno trattati i costi di sviluppo e customizzazione di un software detenuto in licenza su cui non si vantano diritti esclusivi? E la penalty protection reggerà di fronte alle possibili interpretazioni sfavorevoli per il Contribuente?


Ci troviamo a discutere di tutto questo mentre, in aggiunta ad una già sfrenata competizione dei sistemi di tassazione, l’Unione Europea discute della possibilità di allargare le maglie degli aiuti di Stato per eludere le spinte recessive mondiali e favorire il rilancio delle economie continentali fortemente indebolite dalle due crisi, pandemica ed ucraina, che si sono succedute negli ultimi due anni.


L’auspicio è che la consultazione pubblica (cui pure abbiamo provato a fornire il nostro modesto contributo) porti davvero consiglio e che le politiche annunciate nel discorso programmatico della attuale Presidente del Consiglio (“non disturbare chi vuole fare”) siano attuate in maniera sincera dall’Amministrazione Finanziaria, premiando l’Innovazione nei termini imposti dal legislatore al fine di assicurare la giusta competitività al nostro sistema di tassazione sui beni intangibili.

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