Lanterna InDiritto: il reato di tortura e la sua “abolizione”

Il tema della Giustizia è da molto tempo centrale sia nel dibattito politico sia in quello giornalistico, perché suscita l’interesse delle persone e scardina la loro freddezza nel riguardo della politica, come si è avuto modo di osservare dalla bassissima affluenza delle ultime elezioni regionali. Gli argomenti sono i soliti noti: separazione delle carriere per i magistrati, riforme per abbreviare i tempi processuali, introduzione di nuovi reati (come quello per i rave party).

Negli ultimi giorni, il dibattito è stato alimentato dalla proposta di legge, presentata a fine novembre 2022 da Fratelli d’Italia, ed ora approdata in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, che prevede – o almeno così sembra – l’abrogazione del reato di tortura dal nostro ordinamento. Tra i firmatari della proposta di legge, l’Onorevole Imma Vietri.

Questioni giuridiche

La proposta di legge mira ad abrogare gli articoli 613 bis e 613 ter del codice penale, che erano stati introdotti dopo un lungo iter parlamentare nel 2017 con la Legge n. 110, per ratificare la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), adottata nel dicembre 1984 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; la tortura verrebbe invece inserita all’articolo 61 del codice come una circostanza aggravante comune, che affiancherebbe reati diversi (tra cui lesioni personali, ecc.).  Dunque, in realtà, senza entrare in discorsi tecnici e di sistematica giuridica, non si tratterebbe di una abrogazione totale della tortura dal nostro ordinamento ma di una classificazione diversa: appunto, non più una fattispecie autonoma di reato bensì una circostanza aggravante.

Attualmente l’articolo 613 bis del codice penale integra la tortura come fattispecie autonoma di reato, punita con la reclusione da quattro a dieci anni e, se commessa da un pubblico ufficiale, la pena è aumentata da cinque a dodici anni. Invece, l’articolo 613 ter punisce l’istigazione di un pubblico ufficiale a commettere tortura. 

Scontro politico

Alla diffusione della notizia, le opposizioni hanno serrato i ranghi. Su tutte, per chiare ed evidenti ragioni, anche personali, la Senatrice di Sinistra italiana- Alleanza Verde Ilaria Cucchi, la quale ha definito il fatto gravissimo, ricordando la sospensione di 23 agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere per l’omonimo reato (seppur ancora non condannati, ndr) e sollecitando inoltre l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In una nota congiunta, hanno sostenuto le ragioni della Senatrice, adducendo che la destra “continua a mostrare il suo vero volto” il duo composto dal capogruppo in Commissione Giustizia di Sinistra italiana-Alleanza Verde Devis Dori ed il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.

Il capogruppo al Senato del Partito Democratico, la Senatrice Simona Malpezzi si è chiesta se FdI abbia voglia di colpire i diritti umani.

Dall’altro lato, i firmatari della proposta si sono posti subito sulla difensiva, affermando che “l’incertezza applicativa in cui è lasciato l’interprete potrebbe comportare la pericolosa attrazione nella nuova fattispecie penale di tutte le condotte dei soggetti preposti all’applicazione della legge, in particolare del personale delle Forze di polizia che per l’esercizio delle proprie funzioni è autorizzato a ricorrere legittimamente anche a mezzi di coazione fisica”. Ancora, osservano i deputati di Fratelli d’Italia, “ad esempio, gli appartenenti alla polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate”.

Osservazioni

È innegabile che l’obiettivo di FdI sia quello di tutelare l’immagine delle Forze dell’Ordine e di dar loro la possibilità di svolgere il proprio lavoro, come anche dichiarato nel corso del dibattito. La preoccupazione dei firmatari è che, allo stato attuale, alcuni comportamenti degli agenti, nell’esercizio delle loro funzioni, autorizzati e costretti all’uso di mezzi di coazione fisica possano rientrare nell’àmbito dell’attuale reato. In realtà, una previsione del genere è già stabilita dall’art. 613 bis del codice, dove le sofferenze venissero inferte nell’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

A parere di chi scrive, l’attuale fattispecie, oltre che assicurare un trattamento dignitoso anche al più efferato criminale, ponendo il limite di non sottoporlo a comportamenti degradanti consente di individuare chi, nell’esercizio di una delle Funzioni più importanti per il nostro Paese, pone le Forze dall’ordine in una posizione non di prestigio, macchiando la Divisa che indossa con comportamenti inqualificabili.

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Luca De Laurentiis
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Roma Tre, con una tesi dal titolo "La fideiussione del socio, del consumatore e del familiare", relatore Prof. Andrea Zoppini. Ho svolto la pratica forense, occupandomi principalmente di diritto civile e diritto amministrativo, in uno studio legale a Roma. In attesa di svolgere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. A maggio 2023, ho conseguito il Master di secondo livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law - Università Luiss Guido Carli, discutendo un elaborato dal titolo "La lista del c.d.a. uscente: il «naufragar» di un disegno di legge", relatore Prof. Andrea Palazzolo. Inoltre, collaboro con le riviste giuridiche online GiurisprudenzaSuperiore.it e Diritto del Risparmio, per le quali annoto pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità. Per LanternaWeb curo la rubrica "Lanterna InDiritto", e mi occupo di politica. Appassionato di sport, lettura e arti marziali.

2 Commenti

  1. La mia modesta opinione è che il reato di tortura come definito dall’art 613 bis c.p. presenta un’assoluta particolarità rispetto alle più generiche previsioni di lesioni personali: quella di essere commesso in danno di “una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.” Tanto basta, a mio parere, per farne una fattispecie criminosa autonoma così com’è nell’ordinamento attualmente vigente.

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